La relazione dell’ organo di revisione sul Rendiconto 2014 degli enti

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13 Marzo 2015

Come per il bilancio di previsione il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con l’ANCREL, l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali, ha licenziato lo schema di relazione che dovrà accompagnare il rendiconto dell’annualità 2014  all’approvazione  consiliare entro la data obbligatoria del 30 aprile 2015. I professionisti hanno poco più di una settimana per studiare ed analizzare tale schema poi si parte con i lavori. La tempistica, per i Comuni intenzionati a rispettare i termini di legge, è condizionata dagli obblighi di pubblicità e di analisi riservati a tale documento. Infatti per l’analisi e lo studio del fascicolo del rendiconto la norma, art. 227 del TUEL, prevede che la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità e altrettanto periodo viene riservato alle verifiche dell’Organo di controllo così come disposto dal comma 1 lett. d) dell’art. 239 del TUEL.

Le novità apportate nello schema di relazione per l’annualità 2014 risentono dell’evoluzione legislativa che si è susseguita nel corso dell’anno e che ha modificato ed a volte ristrutturato interi settori normativi, come ad esempio quello relativo alla gestione del personale.

Ma procediamo ad una prima analisi delle novità apportate alla relazione rispetto al testo licenziato la scorsa annualità.

Per la prima volta dopo tanti anni il fascicolo della documentazione necessaria al controllo si arricchisce di un nuovo documento che il revisore è invitato a richiedere: si tratta dell’elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie. La relazione infatti risente seppur marginalmente delle nuove norme in materia di armonizzazione contabile che entrano in vigore quest’anno. L’atto di determinazione dei vincoli di cassa al 1 gennaio 2015, disposto al punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria e allegato al d.lgs. 118 del 23 giugno 2011, deve essere oggetto di verifica da parte dell’organo di controllo, così come si rende applicabile il consiglio di utilizzare l’avanzo di amministrazione non vincolato avendo un occhio di riguardo al principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118 del 23 giugno 2011.