Enti locali: i controlli per il parere sulla salvaguardia

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19 Luglio 2019

Come anticipato nel nostro precedente contributo “Parere revisore sulla salvaguardia sempre obbligatorio” , gli enti locali, entro la scadenza perentoria del 31 luglio salvo che non abbiano stabilito una scadenza diversa nel proprio regolamento di contabilità, sono chiamati a predisporre e far approvare dal Consiglio Comunale la delibera che certifica la salvaguardia degli equilibri di bilancio corrente 2019/2021 e l’eventuale assestamento di bilancio. Proseguendo nell’analisi vediamo di seguito quale è il percorso che l’organo di revisione deve compiere e il perimetro entro il quale deve muoversi al fine di esprimere il proprio parere .

La documentazione necessaria

Come previsto dall’art. 239 comma 1, lett. b),  punto 2,l’organo di revisione esprime un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e tutte le variazioni di bilancio, riportando nello stesso (comma 1 bis) un “motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile”.

Primo obiettivo sarà quello di acquisire un completo fascicolo documentale. Naturalmente presupposto per l’effettuazione di tali verifiche sono sia l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2019/2021 nonché del Rendiconto 2018.